Art. 9.
(Delega al Governo e disposizioni varie).

      1. I comuni della conterminazione lagunare che abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al piano di area della laguna e dell'area veneta (PALAV) possono informare la propria strumentazione urbanistica in conformità alla legislazione urbanistica ordinaria nazionale e regionale. Sino al completamento di tale adeguamento al PALAV da parte dei comuni, resta in funzione la commissione per la salvaguardia di Venezia.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto:

          a) l'emanazione di un'unica disciplina della circolazione sull'acqua e del traffico,

 

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nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              1) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

              2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di trasporto locale;

              3) riservare ai comuni di Venezia e Chioggia la regolamentazione della circolazione nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive competenze;

              4) individuare un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di individuazione e rilevamento degli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

              5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;

              6) definire norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;

              7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonché l'attribuzione a tutti gli organi di polizia della vigilanza nell'intero ambito lagunare;

              8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data del 1o gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose nelle acque dell'ambito lagunare;

              9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;

          b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli

 

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alloggi finanziati con la legislazione speciale per Venezia;

          c) la cessione demaniale di immobili e di aree ubicate all'interno della conterminazione lagunare e la possibilità che il comune di Venezia eserciti il diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto Marghera.